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Sez. L, Sentenza n. 11041 del 10/10/1992 (Rv. 478833 - 01)

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo | Rimborso di contributi indebitamente versati per assicurazione obbligatoria - Attinenza ad un debito di valuta - Conseguenza - Art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1992-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478833-01

Obbligazioni in genere - Nascenti dalla legge - Ripetizione di indebito - Oggettivo

L'azione di indebito oggettivo, ex art. 2033 cod. civ., per il rimborso di contributi dell'assicurazione obbligatoria indebitamente versati ha carattere restitutorio di una somma di denaro e non di reintegrazione dell'equilibrio economico determinato da arricchimento senza causa; essa riguarda pertanto un debito di valuta, come tale soggetto alla disciplina di cui all'art. 1224 cod. civ. per quanto attiene il risarcimento del maggior danno per il ritardo nell' adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)