Sez. 1, Sentenza n. 15363 del 22/07/2015 (Rv. 636486 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Nomina di avvocato al minore - Necessità - Potere di nomina - Rappresentante legale del minore - Nomina di tutore avvocato - Rappresentanza e difesa personale ex art. 86 c.p.c. - Ammissibilità.
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - DICHIARAZIONE DI ADOZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel procedimento di adozione compete esclusivamente al rappresentante legale del minore la nomina di un avvocato per la difesa tecnica; tuttavia, qualora venga nominato, quale tutore, un avvocato, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., egli può stare in giudizio personalmente, senza patrocinio di altro difensore, in rappresentanza del minore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Civ. art. 321, Cod. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 86 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 10 CORTE COST., Legge 28/03/2001 num. 149 art. 8, Legge 28/03/2001 num. 149 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)