Sez. 2, Sentenza n. 959 del 13/03/1975 (Rv. 374352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI - NOVITA DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI - NOVITA DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
L'improponibilita della domanda si determina quando la diversa causa petendi dedotta in appello, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenze giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, si da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (V 3038/74, mass n 371493).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)