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Sez. 2, Sentenza n. 959 del 13/03/1975 (Rv. 374352 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI - NOVITA DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374352-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - CAUSA PETENDI - MUTAMENTO DEI FATTI COSTITUTIVI - NOVITA DELLA DOMANDA - SUSSISTENZA.*

L'improponibilita della domanda si determina quando la diversa causa petendi dedotta in appello, essendo impostata su presupposti di fatto e su conseguenze giuridiche non prospettate in primo grado, importi il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'Azione ed i termini della controversia, si da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in precedenza. (V 3038/74, mass n 371493).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)