Sez. 2, Sentenza n. 3038 del 22/10/1974 (Rv. 371493 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - CAUSA PETENDI E PETITUM - MUTAMENTO DELLA CAUSA PETENDI - INAMMISSIBILITA.*
Ci si trova in presenza di una domanda nuova, come tale non proponibile per la prima volta in grado d'appello, allorche, pur restando fermo il petitum, venga introdotta una causa petendi diversa di quella prospettata in primo grado, in quanto fondata su situazioni di fatto e premesse giuridiche che importino un mutamento sostanziale dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio e introducano nuovi temi d'indagine e di decisione. (V 3074'73, mass n 366812).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)