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Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009 (Rv. 606224 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE | Ordinanza di rinvio d'ufficio dell'udienza - Mancata comunicazione alle parti - Rimessione al giudice di primo grado - Necessità - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606224-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE

La mancata comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)