Sez. L, Sentenza n. 17221 del 04/12/2002 (Rv. 558971 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE | Rilievo in appello della nullità verificatasi nel giudizio di primo grado per omessa comunicazione del rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria - Poteri del giudice d'appello - Pronunzia di mero rito dichiarativa della nullità - Inammissibilità - Decisione della causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE
Il giudice di appello che rilevi la nullità verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, per omissione della comunicazione ad una delle parti del rinvio d'ufficio di un'udienza istruttoria, non può limitarsi ad emettere una pronunzia di mero rito dichiarativa della nullità, ma deve decidere la causa nel merito previa rinnovazione degli atti nulli, atteso che in tal caso una statuizione solo rescindente, non accompagnata da quella rescissoria, risulterebbe priva di un requisito formale indispensabile al raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)