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Sez. 2, Sentenza n. 9864 del 11/05/2005 (Rv. 582001 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Individuazione - Criteri - Rapporto dell'oggetto con quello delle deposizioni già acquisite - Necessità.
Stato
decisa il 2005-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582001-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244 comma secondo cod. proc. civ. vecchio testo, vieta che l'una prova e l'altra rispettivamente dedotte in primo grado ed in appello riguardino lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere a pena di inammissibilità circostanze diverse, distinte dalla precedente. In particolare, ove la prova verta su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, occorre raffrontare l'oggetto della prova con quello delle deposizioni già acquisite, con la conseguenza che deve essere negato il requisito della novità nel caso in cui la prova testimoniale sollecitata in appello riguardi i fatti che hanno già formato oggetto delle deposizioni rese dai testi o fatti a questi strettamente connessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)