diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000 (Rv. 534760 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Individuazione - Criteri - Rapporto dell'oggetto con quello delle deposizioni già acquisite - Necessità - Mera novità dei capitoli - Sufficienza.
Stato
decisa il 2000-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534760-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE

Il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244 comma secondo cod. proc. civ. vecchio testo, vieta che l'una prova e l'altra rispettivamente dedotte in primo grado ed in appello riguardino lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere a pena di inammissibilità circostanze diverse, distinte dalla precedente.

Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)