Sez. 3, Sentenza n. 2805 del 10/03/2000 (Rv. 534760 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Individuazione - Criteri - Rapporto dell'oggetto con quello delle deposizioni già acquisite - Necessità - Mera novità dei capitoli - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il principio di unicità della prova testimoniale, ricavabile dall'art. 244 comma secondo cod. proc. civ. vecchio testo, vieta che l'una prova e l'altra rispettivamente dedotte in primo grado ed in appello riguardino lo stesso oggetto, onde la prova successivamente dedotta deve concernere a pena di inammissibilità circostanze diverse, distinte dalla precedente.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 52, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)