Sez. 2, Sentenza n. 573 del 06/03/1970 (Rv. 345669 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - EFFETTI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PRESUPPOSTI - EFFETTI.*
La cessazione della materia del contendere si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere, nel corso del procedimento, sopravvenute determinate circostanze che, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengono ad incidere anche sul processo, eliminando la ragione stessa del contendere e facendo, quindi, venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta. Le circostanze sopraggiunte debbono riferirsi a fatti obbiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, perche, ove sorga dissenso su di esse, nessuna conseguenza giuridica puo derivarne ai fini della predetta cessazione, non potendo ammettersi, in caso di dissenso, alcuna prova rivolta a dimostrare che si e realmente verificata la circostanza causa della cessazione della materia del contendere. Verificandosi le suddette condizioni, il giudice e tenuto a darne atto anche di ufficio, dichiarando tale cessazione senza che occorra un'istanza di parte o una rinunzia agli Atti del giudizio. (V 1437-67, massima n 328088 1903-66, massima n 323696 1349-63 3411-62).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)