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Sez. 1, Sentenza n. 9724 del 18/09/1991 (Rv. 473916 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)- Edilizia economica e popolare - Aree fabbricabili | Espropriazione per l'attuazione di un piano di zona - Indennità- Determinazione - Criteri - Prescrizioni del piano - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473916-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità)- Edilizia economica e popolare - Aree fabbricabili

Con riguardo all'espropriazione di area edificabile, disposta, ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865, per l'attuazione di un piano di zona per l'edilizia economica e popolare, il valore del bene, al fine della determinazione dell'indennità di espropriazione deve essere individuato sulla base dell'attitudine edificatoria preesistente al piano, senza tener conto delle prescrizioni di esso, siano vincoli specifici di destinazione ad infrastrutture od impianti pubblici o di uso pubblico, ovvero limiti di edificabilità, conformazione e densità edilizia (nella specie, il piano riduceva la volumetria realizzabile nella zona in base all'indice generale del P.R.), in quanto gli uni e gli altri hanno carattere e finalità ablatori, attenendo non alla disciplina generale dell'utilizzazione dei suoli da parte dei proprietari, a alle caratteristiche ed al modo di essere della complessa opera di edilizia residenziale, da realizzarsi attraverso l'intervento pubblico.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 18/04/1962 num. 167 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)