Sez. 3, Sentenza n. 26063 del 06/12/2006 (Rv. 594130 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Assunzione da parte del potenziale compratore del concordato fallimentare del potenziale venditore con l'acquisizione dell'immobile di questi - Diritto alla provvigione per l'attività mediatoria espletata prima della procedura fallimentare - Compratore e venditore - Esclusione - Fondamento.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Poiché il trasferimento dei beni all'assuntore del concordato fallimentare trova titolo diretto ed immediato nella relativa sentenza di omologazione, non è possibile riconoscere alcun rapporto casuale fra l'opera, di chi assume di aver svolto attività mediatoria fra un potenziale venditore "in bonis" ed un potenziale acquirente, ed il successivo acquisto del bene da parte di quest'ultimo quale assuntore di un concordato fallimentare nell'ambito della procedura fallimentare successivamente intervenuta a carico del potenziale venditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 124, Legge Falliment. art. 128, Legge Falliment. art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)