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Sez. 2, Sentenza n. 1305 del 08/05/1971 (Rv. 351503 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - CON RIFERIMENTO ALLA SERVITU ALTIUS NON TOLLENDI.*
Stato
decisa il 1971-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351503-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - UTILITA - NOZIONE - CON RIFERIMENTO ALLA SERVITU ALTIUS NON TOLLENDI.*

La servitu altius non tollendi, come ogni servitu prediale, inerisce, dal lato attivo, al fondo dominante, diventandone una qualita inseparabile, cosi da rappresentare un diritto accessorio del diritto dominicalè per converso essa si atteggia a permanente minorazione dell'utilizzabilita del fondo servente. Il concetto di utilitas e, peraltro, talmente ampio da comprendere ogni vantaggio, anche non propriamente economico, nel fondo dominante e puo, quindi, consistere nel renderlo piu confortevole, assicurandogli una maggiore amenita, abitabilita, comodita, compresa, la vicinanza di edifici che per la loro altezza non limitino l'insolazione e l'aereazione, non tolgano il prospetto o piu ampio panorama, poiche, nella valutazione sociale anche questi sono elementi che concorrono alla destinazione o migliore utilizzazione del fondo dominante. (V 2103'69, mass n 341386).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)