Sez. 2, Sentenza n. 2468 del 27/03/1990 (Rv. 466176 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE - SERVITUS NON AEDIFICANDI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - CONTENUTO.*
SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - IN GENERE - SERVITUS NON AEDIFICANDI - OBBLIGO DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - CONTENUTO.*
In tema di servitus non aedificandi gravante sul fondo vicino, il contenuto del diritto si concreta nel corrispondente dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualsiasi attività edificatoria che abbia come risultato quello di comprimere o ridurre le condizioni di vantaggio derivanti al fondo dominante dalla Costituzione di detta servitù, quale che sia, in concreto, l'entità di siffatta compressione o riduzione, ed indipendentemente dalla misura dell'interesse del titolare del diritto a far cessare gli impedimenti o turbative all'Esercizio del medesimo. (V 2865/71, mass n 354091; (V 1305/71, mass n 351503).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1028, Cod. Civ. art. 1079
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)