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Sez. 2, Sentenza n. 6490 del 06/11/1986 (Rv. 448653 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ESPRESSA DOMANDA DEI CONDIVIDENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448653-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITÀ - COLLAZIONE ED IMPUGNAZIONE - IN GENERE - ESPRESSA DOMANDA DEI CONDIVIDENTI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

La collazione ereditaria rappresenta, in entrambe le forme previste dalla legge - in natura o per imputazione -, un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, di guisa che l'Obbligo della stessa sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente da un'espressa domanda dei condividenti; con l'ulteriore conseguenza che chi eccepisce un fatto ostativo alla collazione (nella specie l'acquisto originario per accessione dell'immobile oggetto di donazione) ha l'Onere di fornirne la prova piena nei confronti di tutti i condividenti, siano questi presenti o meno nel giudizio. (V 76/02453, mass n 381237).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 737, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)