Sez. 2, Sentenza n. 2453 del 28/06/1976 (Rv. 381237 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE - RESTITUZIONE IN NATURA - FUNZIONE - DIFFERENZE.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - FORMAZIONE DELLO STATO ATTIVO DELL'EREDITA - COLLAZIONE ED IMPUTAZIONE - COLLAZIONE D'IMMOBILI - IMPUTAZIONE - RESTITUZIONE IN NATURA - FUNZIONE - DIFFERENZE.*
La collazione ereditaria, quale che ne sia il fondamento, rappresenta, in entrambe le forme in cui e prevista dalla legge (in natura o per imputazione), un mezzo giuridico preordinato alla formazione della massa ereditaria da dividere, in guisa che, nei reciproci rapporti tra determinati coeredi, siano assicurati, in senso relativo, l'equilibrio e la parita di trattamento, al fine che non venga alterato il rapporto di valore fra le varie quote e sia garantito a ciascuno degli eredi stessi la possibilita di conseguire una quantita di beni proporzionata alla propria quota. La differenza tra i due modi di collazione consiste in cio che, mentre quella in natura consta di un'unica operazione, che implica un effettivo incremento dei beni in comunione che devono essere divisi, la collazione per imputazione ne postula due, l'addebito del valore dei beni donati, a carico della quota dell'erede donatario, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantita di beni da parte degli eredi non donatari, cosicche soltanto nella collazione per imputazione, non in quella in natura, i beni rimangono sempre in proprieta del coerede donatario, che li trattiene in virtu della donazione ricevuta e deve versare alla massa solo l'equivalente pecuniario, il che di norma avviene soltanto idealmente. (V 2184/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 724 CORTE COST., Cod. Civ. art. 725, Cod. Civ. art. 746, Cod. Civ. art. 747 CORTE COST., Cod. Civ. art. 750 CORTE COST., Cod. Civ. art. 751 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)