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Sez. 1, Sentenza n. 2594 del 26/03/1988 (Rv. 458334 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - FIDEIUSSIONE E GARANZIE - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIÙ GARANTI CON UNICO ATTO PER LO STESSO DEBITO ED IN FAVORE DELLO STESSO CREDITORE - UNICITÀ DELLA OBBLIGAZIONE - UNICITÀ DELLA IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1988-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458334-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - FIDEIUSSIONE E GARANZIE - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIÙ GARANTI CON UNICO ATTO PER LO STESSO DEBITO ED IN FAVORE DELLO STESSO CREDITORE - UNICITÀ DELLA OBBLIGAZIONE - UNICITÀ DELLA IMPOSTA.*

Anche nel previgente regime dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, anteriore alla disposizione della nota all'art. 6 della tariffa all. A al T.U. 26 aprile 1986 n. 131 ed alla relativa disposizione transitoria dell'art. 79, la fideiussione prestata con un unico atto da più garanti per lo stesso debito e a favore dello stesso creditore integra un solo negozio giuridico plurisoggettivo dal quale scaturisce per tutti i soggetti passivi che hanno concesso garanzia un'unica obbligazione. Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, l'atto di fideiussione è soggetto ad una sola imposta commisurata alla somma garantita. (Conf 8508/87, mass n 456036).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)