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Sez. 1, Sentenza n. 8508 del 19/11/1987 (Rv. 456036 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - FIDEIUSSIONE E GARANZIE - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIÙ GARANTI CON UNICO ATTO PER LO STESSO DEBITO ED IN FAVORE DELLO STESSO CREDITORE - UNICITÀ DELLA OBBLIGAZIONE - UNICITÀ DELLA IMPOSTA.*
Stato
decisa il 1987-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456036-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - FIDEIUSSIONE E GARANZIE - FIDEIUSSIONE PRESTATA DA PIÙ GARANTI CON UNICO ATTO PER LO STESSO DEBITO ED IN FAVORE DELLO STESSO CREDITORE - UNICITÀ DELLA OBBLIGAZIONE - UNICITÀ DELLA IMPOSTA.*

Anche nel previgente regime dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, anteriore alla disposizione della nota all'art. 6 della tariffa all.A al T.U. 26 aprile 1986 n. 131 ed alla relativa disposizione transitoria dell'art. 79, la fideiussione prestata con un unico atto da più garanti per lo stesso debito e a favore dello stesso creditore integra un solo negozio giuridico plurisoggettivo dal quale scaturisce per tutti i soggetti passivi che hanno concesso garanzia un'unica obbligazione. Pertanto, ai fini dell'imposta di registro, l'atto di fideiussione è soggetto ad una sola imposta commisurata alla somma garantita. (V 1712/67, mass n 328558; (V 1862/62, mass n 252931).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 20 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)