Sez. 3, Sentenza n. 1309 del 23/03/2000 Ud. (dep. 19/04/2000) Rv. 215880 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Giudizio sulla personalità dell'imputato o indagato - Fatti criminosi in fase di accertamento - Valutazione - Legittimità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
Al fine di valutare la prognosi di pericolosità sociale, cui è ancorata la possibilità concreta di reiterazione di condotte criminose, stabilita per emettere misure cautelari personali, può farsi riferimento a fatti criminosi in corso di accertamento, ove riguardino ipotesi delittuose caratterizzate da eventi similari oppure identici, ripetute nel tempo ed assai ravvicinate. Infatti una simile condotta reiterata si fonda su fatti concreti, anche se non compiutamente accertati, e dimostra una personalità proclive a commettere fatti della stessa specie, pur se non possono essere utilizzati quali esclusivi argomenti su cui fondare le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)