Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17480 del 02/09/2015 (Rv. 636797 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti - Tentativo di conciliazione dinanzi al CORECOM - Natura - Individuazione "per relationem" del giudice competente per territorio - Esclusione - Ragioni.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
In tema di controversie tra utenti e gestori dei servizi di telefonia, il previo esperimento di un tentativo di conciliazione dinnanzi al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), previsto obbligatoriamente dall'art. 1 della legge n. 249 del 1997, costituisce una condizione di proponibilità della domanda giudiziale ma non interferisce con l'individuazione del giudice territorialmente competente, senza che assuma rilievo la disciplina della mediazione obbligatoria di cui al d.lgs. n. 28 del 2010, inapplicabile per materia e la cui previsione di corrispondenza tra luogo dell'organismo di conciliazione e luogo del giudice competente va intesa nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa, a pena, diversamente, della distorsione delle regole processuali sulla competenza
Riferimenti normativi: Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST., Legge 09/08/2013 num. 98 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 2, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 21/06/2013 num. 69 art. 84 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)