Sez. 3, Sentenza n. 14103 del 27/06/2011 (Rv. 619043 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti - Regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Tentativo di conciliazione - Mancanza - Improcedibilità - Sussistenza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, nel regime introdotto dalla Delibera 182/02/CONS dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 3 del relativo Allegato A deve intendersi prescritto a pena di improcedibilità, sicchè, laddove non esperito, il giudice procedente, sia in primo grado che in appello, non deve dichiarare improponibile l'azione, ma deve dichiararne l'improcedibilità sino a quando non sia spirato il termine per darvi corso o non si sia preso atto del fallimento del tentativo medesimo; in questi casi, fatta comunque salva l'originaria introduzione dell'azione agli effetti sostanziali e processuali, il processo riprende con la rinnovazione del giudizio. (Principio enunciato nell'interesse della legge).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363, Legge 31/07/1997 num. 249 art. 1 com. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)