diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 6500 del 09/05/1996 Ud. (dep. 26/05/1996) Rv. 205297 - 01

Sentenza - Deliberazione - In genere | Giudice deliberante - Immutabilità rispetto a quello del dibattimento - Necessità - Criteri.
Stato
decisa il 1996-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205297-01

Sentenza - Deliberazione - In genere

In tema di interpretazione del secondo comma dell'art. 525 cod. proc. pen., deve intendersi per partecipazione al dibattimento l'effettivo svolgimento dell'attività dibattimentale di acquisizione della prova, di risoluzione, mediante gli atti ordinatori, delle questioni incidentali o interinali afferenti alla fase del giudizio. Ne deriva che la semplice lettura degli atti di istruzione probatoria in precedenza ammessi e raccolti da altro giudice da parte di quello che decide non è sufficiente a garantire il principio dell'immutabilità del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)