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Sez. 1, Sentenza n. 13357 del 07/06/2007 (Rv. 597422 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE | Presupposti - Obbiettiva impossibilità di soddisfare i creditori privilegiati e di corrispondere una percentuale ai chirografari - Sufficienza - Negligenza del liquidatore - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597422-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE - IN GENERE

L'art. 186 legge fall. dispone che il concordato preventivo si risolve per il solo fatto obiettivo della impossibilità di corrispondere una qualsiasi precentuale ai creditori chirografari e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati, onde non rileva la circostanza che tale impossibilità sia addebitabile alla eventuale negligenza del liquidatore nel condurre le operazioni di liquidazione, che può soltanto fondare la responsabilità del medesimo per i conseguenti danni, da far valere nella sede giudiziaria competente.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 CORTE COST., Legge Falliment. art. 186 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)