diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4636 del 16/10/1978 (Rv. 394303 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE - PENDENZA DI UN GIUDIZIO PER LO ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UN CREDITO - IMPROPONIBILITA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER IL RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DEL CREDITO MEDESIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LITISPENDENZA O RIUNIONE OBBLIGATORIA DI CAUSE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI RISPETTIVE.*
Stato
decisa il 1978-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394303-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA - IN GENERE - PENDENZA DI UN GIUDIZIO PER LO ACCERTAMENTO NEGATIVO DI UN CREDITO - IMPROPONIBILITA DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO PER IL RICONOSCIMENTO E PAGAMENTO DEL CREDITO MEDESIMO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - LITISPENDENZA O RIUNIONE OBBLIGATORIA DI CAUSE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI RISPETTIVE.*

La pendenza di un giudizio diretto all'accertamento negativo di un credito non costituisce ragione di improponibilita del ricorso per decreto ingiuntivo, per il riconoscimento ed il pagamento del credito medesimo, ma puo soltanto comportare, in relazione al giudizio instaurato con l'opposizione al decreto, una situazione di litispendenza, nel caso di procedimenti dinanzi a giudici diversi, ovvero di riunione obbligatoria, ai sensi dell'art 273 secondo comma cod proc civ, nel caso di procedimenti dinanzi allo stesso giudice od a giudici appartenenti allo stesso ufficio.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)