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Sez. L, Sentenza n. 6560 del 02/12/1982 (Rv. 424181 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELLA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIO O REPARTO AUTONOMO DELL'IMPRESE - RILEVANZE - COLLEGAMENTO FRA SOCIETÀ COSTITUENTI UN GRUPPO O COMUNQUE CONNESSE SUL PIANO ECONOMICO - ININFLUENZE.*
Stato
decisa il 1982-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424181-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELLA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIO O REPARTO AUTONOMO DELL'IMPRESE - RILEVANZE - COLLEGAMENTO FRA SOCIETÀ COSTITUENTI UN GRUPPO O COMUNQUE CONNESSE SUL PIANO ECONOMICO - ININFLUENZE.*

Anche nell'ambito dell'ordinamento del lavoro deve intendersi per impresa quella particolare attività economica, svolta da un determinato soggetto con organizzazione di mezzi, assunzione di rischio e scopo di lucro, al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi, ed imprescindibilmente legata all'individualità e professionalità dell'imprenditore, al quale debbono riferirsi, come tutti gli altri, i rapporti di lavoro subordinato. Nel caso di accertata pluralità di soggetti imprenditori, pertanto, non può assurgere a valore unificante il collegamento e la cointeressenza tra distinte organizzazioni produttive nella loro oggettiva realtà, sì da poter essere considerate quale entità unica, alla quale indipendentemente dalle distinte posizioni soggettive, dovrebbero ricollegarsi specifici diritti ed obblighi. Nè una Forma, sia pur limitata, di personalità giuridica, ovvero un centro di imputazione, in caso di pluralità di soggetti costituenti un gruppo o comunque collegati sul piano economico, quale fenomeno di mero fatto, può configurarsi con riguardo alla norma dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, in quanto tale disposizione, lungi dal disciplinare ipotesi di raggruppamento di imprese, contempla, ai fini dell'applicabilità del principio della stabilità reale di cui all'art. 18 e di altre norme della stessa legge, casi di parti (unità produttive) di un più vasto organismo, facenti capo allo unico imprenditore. (Conf 650/81, mass n 411138; (Conf 969/78, mass n 390305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2362, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2497, Cod. Civ. art. 2624, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)