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Sez. L, Sentenza n. 650 del 28/01/1981 (Rv. 411138 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELLA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIO O REPARTO AUTONOMO DELL'IMPRESA - RILEVANZA - COLLEGAMENTO FRA SOCIETA CON UTILIZZAZIONE DI SEDI COMUNI - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411138-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - REINTEGRAZIONE DEL LAVORATORE LICENZIATO NEL POSTO DI LAVORO - NUMERO DEI DIPENDENTI OCCUPATI NELLA SEDE, STABILIMENTO, FILIALE, UFFICIO O REPARTO AUTONOMO DELL'IMPRESA - RILEVANZA - COLLEGAMENTO FRA SOCIETA CON UTILIZZAZIONE DI SEDI COMUNI - ININFLUENZA.*

Il collegamento fra societa, che implichi la gestione di attivita economiche coordinate, l'utilizzazione di sedi comuni e la proprieta, in capo a qualcuna di esse, da parte delle azioni delle altre, non determina l'esistenza di un soggetto giuridico, e nemmeno di un centro d'imputazione di rapporti, autonomo rispetto alle societa stesse, le quali, pertanto, mantengono la propria personalita giuridica e sono singolarmente le uniche datrici di lavoro del personale impiegato nelle imprese da ciascuna di loro esercitate. Tale principio trova applicazione anche ai fini dell'art 35, primo comma, della legge n 300 del 1970, il quale - stabilendo che per le imprese industriali e commerciali le Disposizioni dell'art 18 della stessa legge (che disciplinano la reintegrazione nel posto di lavoro) si applicano a ciascuna Sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa piu di quindici dipendenti - attribuisce esclusiva Rilevanza, ai fini della predetta reintegrazione, al numero dei lavoratori occupati in queste entita e non a quello complessivo dell'intera impresa. (V 969/78, mass n 390305, sulla prima parte; (V 5058/78, mass n 394815, sulla seconda parte; (V 3148/75, mass n 377251; (V 1220/74, mass n 369274).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2359, Cod. Civ. art. 2424, Cod. Civ. art. 2624, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)