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Sez. 1, Sentenza n. 24679 del 04/11/2013 (Rv. 628225 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE | Contratto d'opera professionale con la P.A. - Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" - Contestuale formazione della volontà contrattuale delle parti - Necessità - Fondamento - Conclusione a mezzo di corrispondenza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628225-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - IN GENERE

Il contratto d'opera professionale con la P.A., ancorché quest'ultima agisca "iure privatorum", deve rivestire, ex artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, la forma scritta "ad substantiam", che è strumento di garanzia nell'interesse del cittadino, costituendo remora ad arbitrii, ed agevola l'espletamento della funzione di controllo; esso, pertanto, deve tradursi, a pena di nullità, nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo, altresì, escludersene la possibilità di conclusione tramite corrispondenza, occorrendo che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva negato l'esistenza, tra professionisti e comune, di un valido contratto, atteso che, al momento della relativa proposta, il sindaco non risultava autorizzato alla sua stipulazione e, quindi, ad esprimere alcuna volontà negoziale dell'ente, né sussisteva la prova dell'intenzione dell'organo deliberativo di quest'ultimo di conferire validità ad un precedente atto viziato del primo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 16, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)