Sez. L, Sentenza n. 3194 del 04/07/1989 (Rv. 463289 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTA CAUSA - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - LEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO IN TRONCO - PRESUPPOSTO - ACCERTAMENTO DELLA GIUSTA CAUSA - CRITERI.*
La legittimità del licenziamento in tronco - sia nell'ipotesi in cui il fatto contestato sia così sanzionato dalla disciplina collettiva sia, a maggior ragione, nell'ipotesi contraria - presuppone l'accertamento della giusta causa, ossia di una grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario; il che va stabilito con riferimento non al fatto astrattamente in sè considerato, bensì agli aspetti concreti di esso, afferenti alla natura ed alla qualità del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente nell'organizzazione dell'impresa, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso, ossia alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi ed all'intensità dell'elemento volitivo, in quanto, trattandosi della più grave delle sanzioni applicabili al lavoratore, la stessa può essere legittimamente disposta quando, dopo un'attenta considerazione di tutte le circostanze del caso, qualsiasi altra sanzione risulti insufficiente a tutelare l'interesse dell'azienda rispetto al comportamento del lavoratore medesimo. (V 6113/85, mass n 443253; (V 2559/85, mass n 440371; (V 2426/85, mass n 440269).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)