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Sez. L, Sentenza n. 10959 del 07/11/1997 (Rv. 509606 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO | Inadempimento previsto dal contratto collettivo come causa di licenziamento - Valutazione della gravità del fatto in concreto sulla base anche dell'elemento soggettivo - Necessità - Fattispecie relativa a rifiuto di esecuzione di mansioni inferiori in applicazione di contratto di solidarietà.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509606-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - INADEMPIMENTO E RECESSO

Le clausole della contrattazione collettiva che prevedono per specifiche inadempienze del lavoratore l'irrogazione del licenziamento non esimono il giudice dalla necessità di accertare in concreto la reale entità e gravità delle infrazioni addebitate al dipendente, e il rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione, tenendo conto delle circostanze del caso concreto e della portata soggettiva della condotta. (Nella specie alcune impiegate di un'impresa metalmeccanica si erano rifiutate di ottemperare ad un contratto collettivo di solidarietà che comportava, tra l'altro, la loro utilizzazione in mansioni operaie d'officina, e di conseguenza erano state prima colpite da sanzioni disciplinari e poi licenziate; il giudice di merito aveva affermato la validità di tale contratto ma aveva ritenuto che, date le circostanze e la convinzione delle lavoratrici di agire secondo diritto, l'operato delle medesime non costituiva inadempimento di gravità tale da giustificare il licenziamento; il ricorso per cassazione del datore di lavoro è stato rigettato dalla S.C. in base al riportato principio e al rilievo che il giudizio di fatto del giudice di merito non era stato efficacemente censurato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)