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Sez. 1, Sentenza n. 5063 del 24/05/1994 (Rv. 486745 - 01)

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Capacità | Illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni - Persona tenuta alla sorveglianza dello incapace - Responsabilità - Configurabilità - Genitori - Prova liberatoria - Contenuto.
Stato
decisa il 1994-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486745-01

Sanzioni amministrative - Principi comuni - Capacità

Nel caso di illecito amministrativo commesso da persona non imputabile perché minore di diciotto anni, del quale è chiamato a rispondere chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, la prova liberatoria di "non aver potuto impedire il fatto", richiesta dall'art. 2 capoverso legge 24 novembre 1981 n. 689, si concreta, per i genitori, nella dimostrazione di aver impartito al minore una educazione conforme alle sue condizioni familiari e sociali e di avere esercitato una vigilanza adeguata all'età, al carattere ed all'indole del medesimo, trattandosi di obblighi strettamente correlati, la vigilanza deve essere intesa in senso non assoluto ma relativo, cosicché non occorre dimostrare la ininterrotta presenza fisica del genitore accanto al figlio minore qualora, avuto riguardo all'età in rapporto al grado di educazione impartita ed al livello di maturità raggiunto, nonché alle caratteristiche dell'ambiente in cui viene lasciato libero di muoversi, risultino correttamente impostati i rapporti del minore stesso con la vita extrafamiliare, facendo ragionevolmente presumere che non possono costituire fonte di pericolo per sè e per i terzi.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)