Sez. 1, Sentenza n. 4286 del 26/03/2002 (Rv. 553274 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ | Violazione amministrativa commessa da infradiciottenne - Verbale di accertamento immediato di fatti - Necessità - Contestazione della violazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore - Necessità - Redazione di apposito verbale nei confronti dei predetti soggetti - Necessità - Contenuto - Enunciazione del rapporto intercorrente con il minore - Necessità - Contestuale attribuzione della specifica responsabilità per l'illecito amministrativo commesso dal minore - Necessità - Omissione - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - CAPACITÀ
La disposizione di cui all'art. 2 della legge 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, deve essere enunciato dovendo, il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)