Sez. 4, Sentenza n. 1673 del 12/10/1987 Ud. (dep. 08/02/1988) Rv. 177551 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - NATURA DI PENA ACCESSORIA - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - AMMISSIONE ALLA GUIDA - PATENTE - SOSPENSIONE - NATURA DI PENA ACCESSORIA - APPLICABILITÀ DELL'INDULTO.*
La sospensione della patente di guida è qualificata come pena accessoria dall'art. 142 della legge n. 689/81 sulle modifiche al sistema penale, che prevede Disposizioni aggiuntive al T.U. Delle norme sulla circolazione stradale, con l'inserimento degli artt. 80 bis e 80 ter. Pertanto a detta sanzione, sia che consegua ad una condanna per violazione dell'art. 80 cod. strad. O sia che consegua ad una condanna per delitto colposo commesso con violazione di norme della circolazione stradale, ex art. 91 stesso codice, è applicabile l'indulto.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Strada art. 80 bis CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 bis CORTE COST., Cod. Strada art. 80 ter CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 80 ter CORTE COST., Cod. Strada art. 91 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 91 CORTE COST., Legge 03/08/1978 num. 405 art. 11 CORTE COST., DPR 18/12/1981 num. 744 art. 9, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 142 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)