Sez. L, Sentenza n. 10548 del 09/12/1994 (Rv. 489106 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Omissione o giuridica inesistenza - Carenza di contradittorio - Sussistenza - Sanatoria ex art. 291, Primo comma, cod. proc. civ. - Inammissibilità - Declaratoria dell'improcedibilità dell'appello - Necessità - Tempestività del deposito dell'atto di appello - Irrilevanza -.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE
Nel rito speciale del lavoro, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, si produce una situazione definitiva di carenza di contraddittorio, non suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 291, primo comma, cod. proc. (che riguarda il diverso caso della nullità della notificazione) e tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronuncia, di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità dell'appello, senza che rilevi in contrario la tempestiva proposizione (mediante deposito del ricorso in cancelleria) dell'appello medesimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)