Sez. L, Sentenza n. 8419 del 29/07/1993 (Rv. 483358 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Omissione o giuridica inesistenza - Applicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. - Esclusione - Declaratoria della improcedibilità - Necessità - Tempestività del deposito del ricorso - Irrilevanza.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito speciale del lavoro, in caso di notificazione omessa o giuridicamente inesistente del ricorso in appello e del decreto presidenziale di fissazione di udienza, si produce una situazione definitiva di carenza del contraddittorio - non emendabile con l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 291 cod. proc. civ. per il diverso caso della semplice nullità della notificazione - e tale da imporre la definizione del giudizio di gravame con pronunzia, di mero rito, dichiarativa dell'improcedibilità, senza che rilevi in contrario la tempestività del deposito in cancelleria del ricorso suddetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 433, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)