Sez. 1, Sentenza n. 3366 del 05/06/1984 (Rv. 435387 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO NELLA QUALITÀ DI EREDE DELLA PARTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI MERITO - ONERE PROBATORIO CIRCA LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE - CONSEGUENZE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO NELLA QUALITÀ DI EREDE DELLA PARTE NEL PRECEDENTE GIUDIZIO DI MERITO - ONERE PROBATORIO CIRCA LA LEGITTIMAZIONE AD IMPUGNARE - CONSEGUENZE.*
Incombe a chi ricorre alla commissione tributaria centrale (art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636) - come a chi ricorre per Cassazione - nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito l'Onere di dare la prova, per mezzo delle produzioni documentali consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., non solo del decesso della parte originaria, ma anche della propria asserita qualità, cioè dei presupposti che dovrebbero legittimare la successione nel processo e, quindi, la proposizione dell'impugnazione in proprio nome. Con la conseguenza che, in difetto di tale prova, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per Mancanza di prova della legittimazione ad impugnare. (V 5062/81, mass n 415857; (V 6096/78, mass n 395915; (V 1711/77, mass n 385425).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)