Sez. 2, Sentenza n. 1711 del 05/05/1977 (Rv. 385425 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE DI UNA DELLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - PROVA DI TALE QUALITA - ONERE DEL SUCCESSORE - INADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - SUCCESSORE A TITOLO UNIVERSALE DI UNA DELLE PARTI DEL GIUDIZIO DI MERITO - PROVA DI TALE QUALITA - ONERE DEL SUCCESSORE - INADEMPIMENTO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO O DEL CONTRORICORSO.*
Colui che assume essere successore a titolo universale di uno dei soggetti nei cui confronti e stata emessa la pronuncia di merito, qualora intenda agire in giudizio impugnando per Cassazione, in tale qualita, la pronuncia medesima o resistendo alla impugnazione da altri proposta, ha l'Onere di dimostrare la sua qualita e, se non l'assolve, il ricorso o, rispettivamente, il controricorso da lui proposto deve essere dichiarato inammissibile per Mancanza di prova della legittimazione ad impugnare la sentenza o a resistere alla impugnazione altrui. (V 209/75, mass n 373398).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)