Sez. 1, Sentenza n. 629 del 20/01/1995 (Rv. 489791 - 01)
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ | Dichiarazione di verità avente per oggetto un fatto storico - Revoca - Dimostrazione dell'errore - Necessità - Dichiarazione avente ad oggetto una situazione implicante qualificazione giuridica del fatto - Efficacia vincolante - Esclusione - Condizione.
PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ
Quando una dichiarazione di verità della parte ha per oggetto un fatto storico, l'effetto sfavorevole alla parte dichiarante e cioè l'efficacia di piena prova che ne discende, può essere revocata solo dimostrando l'errore (art. 2732 cod. civ.): vale a dire sia l'elemento oggettivo della non rispondenza al vero del fatto confessato sia l'elemento soggettivo dell'errore in cui il dichiarante è caduto; quando la dichiarazione ha poi per oggetto una situazione più complessa, che implica qualificazione giuridica del fatto, la sua efficacia vincolante secondo la regola stabilita dall'art. 1988 cod. civ. può venir meno per la divergenza, che il dichiarante ha l'onere di dimostrare, tra la situazione giuridica dichiarata e quella esistente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2732
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)