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Sez. 3, Sentenza n. 12285 del 05/07/2004 (Rv. 574138 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Promessa di pagamento titolata - Natura confessoria - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze in tema di prova.
Stato
decisa il 2004-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574138-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La ricognizione di debito titolata, che comporta la presunzione fino a prova contraria del rapporto fondamentale, si differenzia dalla confessione, che ha per oggetto l'ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte. Ne consegue che la promessa di pagamento, ancorché titolata, non ha natura confessoria, sicché il promittente può dimostrare l'inesistenza della causa e la nullità della promessa e che le particolari limitazioni di prova poste per la confessione dall'art. 2732 cod. civ. possono trovare applicazione soltanto ove nello stesso documento coesistano una promessa di pagamento (o la ricognizione di un debito) e la confessione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)