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Sez. 2, Sentenza n. 3010 del 01/03/2002 (Rv. 552708 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ | Revoca - Presupposti - Prova della non veridicità del fatto rappresentato - Prova dello stato soggettivo di errore - Contemporanea sussistenza - Necessità.
Stato
decisa il 2002-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552708-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IRREVOCABILITÀ

Al fine della revoca della confessione è necessario non solo l'elemento oggettivo, costituito dalla non rispondenza al vero del fatto confessato, ma anche l'elemento soggettivo, cioè la prova dello stato di errore in cui il confidente si trovava nel momento in cui il fatto venne confessato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2732

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)