Sez. L, Sentenza n. 19143 del 20/09/2011 (Rv. 618832 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sentenza non passata in giudicato - Condanna al pagamento di somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e 240 del 1994 - Cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziari ex art. 1 l. n. 608 del 1996 - Conseguenze - Declaratoria di ufficio di estinzione della procedura esecutiva - Configurabilità - Ragioni.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE
L'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608 (che ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge non convertiti), nel prevedere - con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 - l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, comporta che il giudice dinanzi al quale sia posta in esecuzione una sentenza non passata in giudicato relativa alla condanna alle somme di cui sopra (nella specie, la condanna dell'INPS all'integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità ) ha l'obbligo di dichiarare, anche di ufficio, l'estinzione della procedura esecutiva, essendo venuto meno il titolo esecutivo sulla cui scorta si era agito.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 com. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 66 art. 1 com. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)