Sez. L, Sentenza n. 4069 del 27/02/2004 (Rv. 570668 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Estinzione dei giudizi pendenti, prevista dalla legge n. 608 del 1996, come interpretata dalla legge n. 448 del 1998 - Applicabilità al giudizio di quantificazione delle somme dovute, successivo ad una sentenza di condanna generica passata in giudicato - Esclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
L'art. 1, comma sesto, della legge n. 608 del 1996 (che ha fatto salvi gli effetti di precedenti decreti legge non convertiti), nel prevedere - con norma poi ripetuta dall'art. 1, comma centottantatreesimo, della legge n. 662 del 1996 - l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti relativi a somme dovute in forza delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 e la cessazione di efficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato, non ha inciso sulla comune disciplina processuale dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, in presenza di una sentenza di condanna generica all'integrazione al minimo della pensione, e alla conservazione dell'importo minimo raggiunto, passata in giudicato prima della sentenza della Corte Costituzionale, tale giudicato non può ritenersi travolto dalla sopravvenienza delle norme aventi ad oggetto l'estinzione di tali giudizi, né al mantenimento di tale disciplina comune osta la successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 73, comma quarto, della legge n. 448 del 1998, per la quale fra gli effetti fatti salvi dal citato art. 1 comma sesto della legge n. 608 del 1996 rientra anche l'inefficacia dei provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato nella vigenza dei decreti legge richiamati nel predetto comma, ancorché notificati, e tale inefficacia si estende sino all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, atteso che tale disposizione interpretativa si limita soltanto a chiarire, da un lato, il significato della norma interpretata, nella parte concernente l'ambito oggettivo di riferimento degli effetti suddetti, così indicando la natura dei provvedimenti dei quali debba ritenersi operante l'inefficacia, e a determinare, dall'altro, l'ambito temporale della disposta sanatoria.
Riferimenti normativi: Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1998 num. 448 art. 73 com. 4, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)