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Sez. 3, Sentenza n. 210 del 09/01/2002 (Rv. 551468 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE | Sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo - Illegittimità dell'esecuzione - Deducibilità in ogni stato e grado del giudizio.
Stato
decisa il 2002-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551468-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - IN GENERE

Ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata, non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata, ma è necessario che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva; pertanto, se il provvedimento giudiziale costituente il titolo alla base dell'esecuzione forzata è annullato, l'esecuzione deve arrestarsi e non può più proseguire, e tale sopravvenuta caducazione è deducibile in ogni stato e grado del giudizio di opposizione (nella specie, la sentenza di condanna, in base alla quale era stata promossa l'esecuzione forzata, era stata cassata con rinvio dalla Suprema Corte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)