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Sez. 1, Sentenza n. 11572 del 02/08/2002 (Rv. 560409 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI | Opposizione - Giudizio - Obbligo di convocazione dei predetti - Necessità - Accertamento negativo - Impugnazione - Deduzione - Mancanza - Formazione del giudicato interno - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560409-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - DICHIARAZIONE - MINORI CON GENITORI O PARENTI ESISTENTI

Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, la deducibilità o rilevabilità, in sede di impugnazione, della nullità per inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui fa obbligo di convocare i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, non si sottrae alle regole generali sulle impugnazioni ed alle preclusioni derivanti dal giudicato interno. Pertanto, quando sia intervenuta nel corso del giudizio una sentenza che abbia negato quell'obbligo in modo espresso, ovvero implicitamente, escludendone i presupposti di fatto (nella specie, era stata disposta la comparizione di alcuni parenti), la successiva deducibilità e rilevabilità dell'indicata nullità trova ostacolo nella mancata proposizione d'impugnazione avverso l'accertamento negativo contenuto nella pronuncia medesima, su cui si è formato il giudicato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)