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Sez. 1, Sentenza n. 2404 del 18/03/1997 (Rv. 503097 - 01)

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI | Obbligo di convocazione anche dei parenti fino al quarto grado - Inosservanza - Conseguenze - Nullità - Rilevabilità, anche d'ufficio, in ogni fase e grado del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503097-01

ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - CONDIZIONI - SITUAZIONE DI ABBANDONO - ACCERTAMENTI

In tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, l'inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui fa obbligo di convocare, oltre ai genitori, anche i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore, determina, in relazione all'essenzialità di detto adempimento per l'acquisizione dei dati necessari alla valutazione dell'interesse del minore, una nullità deducibile e rilevabile anche d'ufficio, in ogni fase e grado del giudizio di opposizione avverso la suddetta dichiarazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)