Sez. 1, Sentenza n. 3094 del 24/06/1989 (Rv. 463222 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONVOCAZIONE DEI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO - CONSEGUENZE.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETÀ) - ADOTTANDI - ADOTTABILITÀ - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE - CONVOCAZIONE DEI PARENTI ENTRO IL QUARTO GRADO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FORMAZIONE DEL GIUDICATO INTERNO - CONSEGUENZE.*
Nel giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, la deducibilità o rilevabilità, in Sede di impugnazione, della nullità per inosservanza dell'art. 12 della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui fa Obbligo di convocare i parenti entro il quarto grado, che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore e di cui sia nota la residenza, non si sottrae alle regole generali sulle impugnazioni ed alle preclusioni derivanti dal giudicato interno. Pertanto, quando sia intervenuta nel corso del giudizio una sentenza che abbia negato quell'Obbligo in modo espresso, ovvero implicitamente, escludendone i presupposti di fatto, la successiva deducibilità e rilevabilità dell'indicata nullità trova ostacolo nella mancata proposizione d'impugnazione avverso l'accertamento negativo contenuto nella pronuncia medesima, su cui si è formato il giudicato. (Conf 5060/88, mass n 459851; (Conf 3614/88, mass n 458904; (Conf 3072/86, mass n 446083).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)