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Sez. 3, Sentenza n. 2437 del 14/07/1972 (Rv. 359894 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DI RIVALSA DELL'INAIL ANCHE PER LE MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER LA RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA EFFETTUATA PER IUS SUPERVENIENS.*
Stato
decisa il 1972-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359894-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITA - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PARENTI DEL DATORE DI LAVORO - DIRITTO DI RIVALSA DELL'INAIL ANCHE PER LE MAGGIORI SOMME CORRISPOSTE PER LA RILIQUIDAZIONE DELLA RENDITA EFFETTUATA PER IUS SUPERVENIENS.*

Quando l'infortunio del lavoratore e determinato da un comportamento del datore di lavoro, che integri gli estremi di reato e per cui questi e tenuto a risponderne civilmente, nei limiti di tale responsabilita l'ente assicuratore ha diritto di rivalsa anche per le maggiori somme erogate a seguito di riliquidazione della rendita, disposta da una sopravveniente disciplina legislativa, nel corso del giudizio di primo grado o di appello. (V 3675'71, mass n 355433; 32'70, mass n 344654).*

Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)