Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 14/06/1968 (Rv. 333886 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DATA - NEI CONFRONTI DEI TERZI (DATA CERTA) - CRITERI DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTO - SCRITTURA PRIVATA - DATA - NEI CONFRONTI DEI TERZI (DATA CERTA) - CRITERI DI DETERMINAZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DI SUCCESSIONE.*
La certezza della data della scrittura privata, della quale non e autenticata la sottoscrizione, si determina nei confronti dei terzi indirettamente con la prova di un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente sicuro l'autorita della formazione del documento, in Mancanza della registrazione, al giudice di merito e lasciata libera valutazione di tale fatto con la sola esclusione di circostanze di carattere indiziario o di presunzioni. Tale principio e applicabile anche in materia di prova dell'esistenza di debiti del de cuius, detraibili con la denuncia di successione, ai fini della Determinazione dell'imponibile soggetto alla relativa imposta. (Conf. Sulla prima parte, 733-66, massima n. 321467).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 48 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)