Sez. 3, Sentenza n. 901 del 13/02/1982 (Rv. 418754 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - DATA - CERTA (NEI CONFRONTI DEI TERZI) - IN GENERE - ACCERTAMENTO - CRITERI - POTERI DEL GIUDICE DEL MERITO.*
La certezza della data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione, si determina nei confronti dei terzi con la prova di un fatto idoneo a stabilire in modo egualmente sicuro l'autorità della formazione del documento in Mancanza della registrazione. Al giudice del merito è lasciata libera valutazione di tale fatto, con la sola esclusione di circostanze di carattere indiziario e di presunzioni. (Conf 1898/68, mass n 333886; (Conf 3460/68, mass n 336593).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)