diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4945 del 11/10/1985 (Rv. 442318 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA - PROVA DELLA DATA - APPLICABILITÀ DELL' ART. 2704 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442318-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - PRELIMINARE DI VENDITA - PROVA DELLA DATA - APPLICABILITÀ DELL' ART. 2704 COD. CIV. - CONSEGUENZE.*

Qualora il preliminare di vendita di fondo rustico venga stipulato con scrittura privata non autenticata, la data del preliminare medesimo, nel rapporto con il titolare della prelazione e riscatto, che è terzo, è soggetta alla disciplina di cui all'art. 2704 primo comma cod. civ.. ne consegue che l'opponibilità di quella data nei confronti dell'avente diritto alla prelazione, in Mancanza di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dalla prima parte della citata norma (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico), richiede, in applicazione della seconda parte della norma medesima, che si deduca e dimostri un fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del documento. La suddetta dimostrazione, pertanto, può avvalersi anche di prove per testimoni o presunzioni, se esse evidenzino un fatto munito dell'attitudine sopra specificata, non anche quando tali prove siano rivolte, in via indiziaria ed induttiva, a provocare un giudizio di mera verosimiglianza della data apposta sul documento (come nel caso degli elementi evincibili dall'esecuzione del contratto). (V 901/82, mass n 418754; (V 1898/68, mass n 333886).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2704, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)