Sez. 1, Sentenza n. 15086 del 05/08/2004 (Rv. 575235 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI) | Costituzione in udienza ai sensi dell'art. 343 cod. proc. civ. nella formulazione anteriore alla legge n. 353/1990 - Presunzione di rituale costituzione del rapporto processuale - Sussistenza - Mancanza dell'appello incidentale e degli altri scritti difensivi al momento della decisione - Conseguenze - Dichiarazione di contumacia - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE (DEPOSITO IN CANCELLERIA DI ATTI E SPESE - PRELIEVI)
La costituzione in giudizio della parte e la relativa regolarità si presume quando essa risulti dal tenore del verbale, atto assistito da fede pubblica ai sensi e nei limiti dell'art. 2700 cod. proc. civ. In tal caso - nella ipotesi di appello incidentale ritualmente proposto nella prima udienza ai sensi dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., nel testo anteriore alla modifica di cui all'art. 51 della legge n. 353 del 1990 - la carenza al momento della decisione, nel fascicolo d'ufficio, dell'appello incidentale e degli altri scritti difensivi che, ai sensi dell'art. 168, secondo comma, cod. proc. civ., il cancelliere deve inserirvi, non può costituire motivo per riversare sulla parte le conseguenze di un evento processuale che può derivare anche da cause indipendenti dal suo potere di controllo e non consente, quindi, al giudice di merito di dichiarare la contumacia della parte stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 168, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)