Sez. 1, Sentenza n. 8281 del 13/02/2026 Cc. (dep. 03/03/2026) Rv. 289531-01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI | Notifica dell'avviso di udienza presso il domicilio eletto nel processo di cognizione - Nullità - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI
In tema di incidente di esecuzione, è nulla la notifica dell'avviso di udienza effettuata al condannato presso il domicilio eletto nel giudizio di cognizione, poiché l'efficacia di quella elezione di domicilio non si estende alla fase esecutiva. (Fattispecie relativa a notifica effettuata presso il difensore domiciliatario nominato nel giudizio di cognizione, nella quale la Corte ha, altresì, ribadito il principio secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata per il giudizio di cognizione non è efficace per la fase esecutiva).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)